In data 28 Novembre 2022, la Commissione Europea ha presentato la raccomandazione 2022/2337 sull’elenco europeo delle malattie professionali che sostituisce la raccomandazione 2003/670/CE. L’aggiornamento di quest’ultima era già stato annunciato dalla Commissione nella Comunicazione “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione», al fine di includere la COVID-19 nell’elenco.

Cosa tratta

La raccomandazione 2022/2337 integra, all’interno dell’allegato I riportante l’elenco europeo delle malattie professionali, una nuova voce n. 408 relativa alla COVID-19, provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.

  • Per «assistenza sanitaria e sociale» si intendono le attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2; per quanto riguarda le altre attività, le condizioni di esistenza di un “contesto pandemico” e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», devono essere entrambe soddisfatte.
  • Per “contesto pandemico” si intende la situazione in cui gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale;
  • La definizione di “focolaio” spetta invece ai singoli Stati Membri;
  • Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.

La raccomandazione, in sintesi, inserisce la COVID-19 nell’allegato I e ribadisce il contenuto della precedente raccomandazione 2003/670/CE, e cioè raccomanda agli Stati Membri:

  1. di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie professioniali, l’elenco europeo di cui all’allegato I;
  2. di introdurre nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;
  3. di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell’elenco, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
  4. di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all’elenco europeo di cui all’allegato I;
  5. di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro allineate con l’elenco europeo di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;
  6. di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;
  7. di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;
  8. di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;
  9. di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;
  10. di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Quando entra in vigore

La raccomandazione 2022/2337 del 28 Novembre 2022, sull’elenco europeo delle malattie professionali, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 Novembre 2022 e sostituisce la precedente raccomandazione 2003/670/CE. Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla nuova voce 408 della presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Indicazioni operative

La Commissione Europea, come indicato nel quadro strategico dell’UE, promuove la necessità di prestare maggiore attenzione alle malattie professionali. In linea con i principi generali di prevenzione che costituiscono il fulcro della direttiva quadro del 1989 sulla sicurezza e la salute sul lavoro e delle relative direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente raccomandazione dovrebbe divenire uno degli strumenti principali per la prevenzione delle malattie professionali a livello di UE. È inoltre importante che ciascuno Stato Membro sostenga i lavoratori colpiti, in particolare dalla COVID-19, e coloro che hanno perso familiari a causa dell’esposizione sul lavoro.

 

In allegato "RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali"