Quote d'ingresso 2020 riservate agli autotrasportatori, agli edili e ai lavoratori del settore turistico-alberghiero
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro e quello delle politiche agricole, ha diffuso la circolare congiunta n.3843 dell’8 ottobre 2020, con la quale, da un lato ha riepilogato le disposizioni contenute nel Decreto flussi 2020 (DPCM 7/07/2020 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020) e dall’altro ha reso note le consuete istruzioni operative, evidenziando che sono state riservate delle quote ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
Il Decreto flussi (che quest’anno viene emanato in autunno, a differenza delle scorse edizioni, a seguito dell’epidemia da Covid-19) ha riconfermato in 30.850 le quote complessive per l’ingresso in Italia, nel 2020, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, previste lo scorso anno dal DPCM 12/03/2019.
Per ciò che concerne gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, il contingente, pari a 12.850 quote (stessi ingressi previsti nel 2019), è così ripartito:
– 100 (nel 2019 erano 500) quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998;
– 100 quote per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela. A differenza degli anni scorsi non si fa più cenno ad Argentina, Uruguay e Brasile.
Ma la novità di maggior rilievo, evidenziata all’inizio, è che vengono riservate 6.000 quote per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero. Gli stranieri però devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:
- 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Anche per il 2020, il DPCM sui flussi d’ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni. Più precisamente, 6.150 quote (9.850 nel 2019) vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:
- 060 (4.750 nel 2019) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 500 (3.500 nel 2019) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 200 (800 nel 2019) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 370 (700 nel 2019) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 20 (100 nel 2019) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Infine 500 quote sono riservate a coloro che, in possesso di determinati requisiti soggettivi od oggettivi (es: per l’avvio di una start-up), intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo.
I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2020, possono scaricare il software per la precompilazione dei moduli di domanda che devono essere trasmessi per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del 22 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2020.
Dovranno invece essere inoltrate dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020, le istanze per le categorie di lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2020, entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
La circolare congiunta rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID da parte di ogni utente (Ministero dell’Interno, circolari 3738/2018).
Nell’elenco dei modelli da utilizzare per richiedere il nulla osta all’ingresso è stato inserito anche il mod. B2020 riservato all’assunzione dei lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
Riguardo al settore dell’autotrasporto, l’istanza di nulla osta è ammessa soltanto in favore dei lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini di uno dei Paesi sopra evidenziati che rilasciano patenti di guida equipollenti convertibili in base ai vigenti accordi di reciprocità.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere: iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza, iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009; in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali. La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato. In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.
Il DPCM 7/07/2020 ha autorizzato 18.000 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 1.000 (erano 2.000 nel 2019) riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, El Salvador, Repubblica di Macedonia del Nord, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
A titolo sperimentale 6.000 quote (delle 18.000 per lavoro stagionale) vengono riservate al solo settore agricolo per le istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative.
Per i soggetti di cui sopra (lavoratori non comunitari stagionali), a partire dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda (mod. C-STAG). L’invio delle stesse sarà poi possibile per via telematica a decorrere dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
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