Sulla G.U. n. 231/2023 è stato pubblicato il DPCM 27 settembre 2023 che, attuando l’art. 1 del DL 20/2023 (convertito nella Legge 50/2023), determina per il triennio 2023-2025 i flussi d’ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote che al di fuori di esse.

Come si ricorderà infatti, dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all’art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per il triennio 2023-2025.

Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.

Il decreto stabilisce le quote d’ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti.

In via generale, il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l'anno 2023, 151.000 unità per l'anno 2024 e 165.000 unità per l'anno 2025.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nel DPCM 27 settembre 2023, si segnala che vengono riattivate le quote specifiche riservate a colf e badanti (9.500 unità per ogni anno del triennio).

Nell’ambito delle citate quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote: 53.450 unità per l'anno 2023 (52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo), 61.950 unità per l'anno 2024 (61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo) e 71.450 unità per l'anno 2025 (70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo).

Il DPCM prevede che nell’ambito delle quote massime riservate al lavoro subordinato non stagionale nei particolari settori e/o attività sopra ricordati, alcune siano destinate ai cittadini stranieri che provengono da Stati che hanno stipulato o stipuleranno nel triennio 2023-2025 con l’Italia specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria.

Nello specifico si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Ai cittadini provenienti da questi Paesi sono riservate: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025.

Invece a chi proviene da altri Stati con i quali l’Italia stipulare i predetti accordi vengono riservate: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.

Il DPCM, sempre nell’ambito della quota massima sopra prevista per i settori particolari per ciascuna annualità, autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei seguenti titoli di soggiorno:

- permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;

- permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità per ciascun anno del triennio.

- E’ inoltre consentita la conversione in permessi per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 50 unità per ciascun anno del triennio.

Nell’ambito delle quote complessive ricordate all’inizio e fissate per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero: 82.550 unità per l'anno 2023, 89.050 unità per l'anno 2024 e 93.550 unità per l'anno 2025.

Le istanze di nulla osta per lavoro subordinato o autonomo riservate ai lavoratori stranieri che provengono da uno degli specifici Paesi sopra citati dovranno essere inoltrate a decorrere dalle ore 9.00 di sabato 2 dicembre 2023.

Quelle relative ai cittadini di Paesi che concluderanno con l’Italia nel corso del triennio 2023-2025 accordi di cooperazione in materia migratoria, agli stranieri di origini italiane, agli apolidi e a colf e badanti, incluse le conversioni, dovranno essere inoltrate dalle ore 9.00 di lunedì 4 dicembre p.v.; mentre quelle per lavoro stagionale dalle ore 9.00 di martedì 12 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli anni 2024 e 2025 decorreranno dal 5, dal 7 e dal 12 febbraio di ciascun anno per le varie tipologie di ingressi.

La data ultima in tutti i casi è il 31 dicembre di ogni anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.

Il DPCM assegna ai Ministeri interni-lavoro-agricoltura-sovranità alimentare-turismo e affari esteri, il compito di adottare un’apposita circolare congiunta che dovrà definire le modalità operative oltre a indicare che il datore di lavoro, interessato all’assunzione dello straniero, dovrà aver previamente verificato, presso il Centro per l’impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.