Quota 103: la rinuncia non incide sul sistema retributivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.82 del 22 settembre 2023, in merito all’incentivo riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, c.d. Quota 103 (art. 1, cc. 286-287 L. 197/2022), vi rinunciano espressamente, ha precisato che il beneficio non modifica la determinazione dell’importo della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Diversa invece la situazione per la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Infatti in questo caso l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
L’INPS ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame, sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
La rinuncia all’accredito contributivo produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà di rinuncia è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.
Se il lavoratore cambia datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’INPS anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tali casi l’Istituto previdenziale ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
L’incentivo consistendo nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione. Ne deriva che non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Inoltre, non è subordinato nemmeno al possesso del DURC.
Poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Ne deriva che l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In merito al rapporto con altri incentivi, l’INPS evidenzia che in caso di riconoscimento della fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche. L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Infine, riguardo alla procedura per il riconoscimento, l’INPS, richiamando il Decreto interministeriale 21 marzo 2023, attuativo della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2023, precisa che il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
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