La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di accedere alla pensione con la cd. “quota 103”, ovvero con un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La stessa norma ha poi previsto un particolare incentivo per i lavoratori che, pur in possesso dei requisiti per accedere a “quota 103”, rinuncino a tale beneficio. In particolare, per tali soggetti, si prevede che, se continuano a lavorare, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

L’incentivo ha trovato attuazione con il D.I. 21.3.2023 e l’INPS ha fornito le istruzioni di riferimento con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023. Analizziamo, di seguito, la caratteristiche salienti dell’incentivazione.

Destinatari - Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo - I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto a “quota 103” e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La rinuncia produce i seguenti effetti:

  • Il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versare i contributi IVS a carico lavoratore;
  • Il datore di lavoro corrisponde detti contributi al lavoratore, unitamente alla retribuzione. Il relativo ammontare concorre a formare reddito imponibile ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

I contributi non versati sono comunque riportati in Uniemens. Nella denuncia individuale, contrattualmente, viene indicata la misura dell’esonero da recuperare, avvalendosi dei nuovi codici istituiti dalla circolare 82/2023.

Nel caso di lavoro domestico, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

Decorrenza - Se il lavoratore esercita la facoltà di rinuncia precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile (“quota 103”), l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Devono poi essere esaminate le seguenti ipotesi particolari:

  • Se al 31.12.2022 risultano già maturati i requisiti per l’accesso a quota 103, l’incentivo non può avere decorrenza anteriore al 1°.4.2023 ovvero al 1°.8.2023 per i dipendenti pubblici.
  • Per le domande presentate entro il 31.7.2023 da parte di soggetti che hanno maturato i requisiti in data anteriore alla fine di luglio, l’incentivo ha effetto dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata (quota 103).

Durata dell’incentivo – L’incentivo spetta fino al raggiungimento del requisito dell’ordinario pensionamento (vecchiaia o pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) ovvero dal 1° giorno del mese successivo l’esercizio della revoca.

Procedura - Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza. Il datore di lavoro procederà con gli adempimenti a proprio carico solo dopo che l’istituto gli comunicherà l’esito della richiesta presentata dal proprio dipendente. Quindi, solo successivamente a tale momento non effettuerà il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e la corrisponderà a quest’ultimo.

Revoca - La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per accedere all’incentivo è revocabile. Anche il diritto di revoca, al pari della facoltà di rinuncia, è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

Gli effetti della revoca decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Coordinamento con altri incentivi – L’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore già oggetto di esonero in applicazione dell’art. 1, c. 281, della L. 197/2022 e dell’art. 39 del D. L. 48/2023, L. 85/2023 (esonero 2% o 6%, reddito imponibile mese non superiore a € 1.923, e 3% o 7%, reddito imponibile mensile non superiore a € 2.692). Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, se per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, determinando così un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. Conseguentemente, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Effetti sulla misura della pensione – La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Diversa invece la situazione per la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Infatti, in questo caso, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Il calcolo nella busta paga – Vediamo ora alcuni esempi di calcolo dell’incentivo.

Il primo esempio riguarda un lavoratore con una retribuzione lorda mensile di euro 2.000, che ha diritto all’applicazione dell’esonero IVS del 6% (l’aliquota contributiva a suo carico sarà quindi del 3,19%). Le addizionali sono state calcolate nella misura dell’1,3% (regionale) e 0,8% (comunale).

Senza l’applicazione dell’incentivazione per la rinuncia a quota 103 i netto del dipendente sarebbe stato di euro 1.617,24.

Calcolo del cedolino in caso di esercizio dell’opzione

 

 

Trattenute

Competenze

Retribuzione del mese

Imponibile contributivo

Rinuncia a quota 103

Imponibile fiscale Irpef

Imponibile fiscale addizionali

Detrazioni

 

2.000,00

 

2.000,00

2.000,00

 

3,19% (*)

 

 

2,10%

 

63,80

 

475,00

42,00

2.000,00

 

63,80

 

 

174,42

Netto al dipendente

1.657,42

Vantaggio in busta paga

40,18

         

(*) IVS = 9,19% - 6% di esonero. La contribuzione soggetta a esonero (2.000*6% = 120) computa ai fini pensionistici.