Quota 100, Opzione donna e precoci: l’INPS chiarisce i dubbi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, ha fornito una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal DL 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019.
Si segnalano, in particolare, le seguenti risposte:
- La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità NASpI è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS - utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione);
- L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito nella circolare 100/2017, “nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione Quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale;
- L’interessato può conseguire la pensione Quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica;
- In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione Quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della L. 613/1966;
- Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione Quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’art. 1, c. 7, della L. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- Non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- È valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
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