L’INPS, con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020, ha fornito le istruzioni relative alle misure introdotte, in sede di conversione del D.L. 18/2020, dalla L. 27/2020 in materia di cumulabilità della pensione c.d. quota 100 con i redditi derivanti dagli ulteriori incarichi conferiti e connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 2-bis, c. 5, del D.L. 18/2020, entrato in vigore il 30.4.2020, prevede che “Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14, c. 3, del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019”.

L’art. 14, c. 3, del D.L. 4/2019, prevede che la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui.

Per effetto del citato art. 2-bis, c. 5, del D.L. 18/2020, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza e titolari di trattamento pensionistico c.d. quota 100, ai quali a decorrere dal 30 aprile 2020 sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo.

Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa prevista dal citato art. 2-bis, c. 5, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100, prevista dall’art. 1, c. 6, del D.L. 14/2020, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico.