La Corte Costituzionale, con un comunicato stampa del 5 ottobre 2022, ha reso noto che, nella medesima data, ha esaminato, in camera di consiglio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul D.L. 4/2019 (art. 14, c. 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata - c.d. Quota 100 - con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

La norma è stata censurata per violazione dell’art. 3, c. 1, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.

Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.

La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.