L’Inps, con il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, ha ricordato che la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Sono tenuti a presentare domanda all’Inps soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’istituto previdenziale, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

L’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.