Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 15 ottobre 2021, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tra le misure inerenti il mondo del lavoro, si segnalano le seguenti.

Sicurezza sul lavoro:

  • Lavoro nero. Il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al D.Lgs. 81/2008. Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
  • Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
  • Sono estese le competenze di coordinamento all’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
  • Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Fisco: in considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare:

  • È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
  • Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito;
  • Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

Lavoro:

  • È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia ex art. 26, D.L. 18/2020, fino al 31.12.2021. Inoltre, per il periodo 31.1.2020 – 31.12.2021, è previsto un rimborso forfetario pari a € 600, in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (esclusi i datori di lavoro domestico), per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
  • Congedi parentali. I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti;
  • Cassa Integrazione COVID-19. Viene rifinanziata la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.