È stato pubblicato il D.Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 (GU n. 256/2022), recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

La norma prevede che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Sono previsti obblighi di comunicazione preventiva al Registro delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni o società destinatarie delle prestazioni sportive, aventi ad oggetto i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata a Inps e Inail in tempo reale.

Quanto alle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Vengono anche apportate modifiche all’articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2021. In particolare, il comma 6, nella nuova formulazione, prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.  All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Sono poi introdotte norme di favore per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico.