Rapporto di lavoro
Pubblicato il decreto di riforma dei congedi parentali
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il decreto entra in vigore il 13 agosto 2022.
Si segnalano, tra le altre, le seguenti novità:
- Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Sono previste specifiche sanzioni per il datore che rifiuta, oppone o ostacola l'esercizio dei congedi del padre.
- Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione (passa quindi da 6 a 12 anni il limite di età entro cui il congedo è indennizzato). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione (aumentano quindi da 6 a 9, in totale, i mesi di congedo coperti dall’indennità, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori). Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta l’indennità del 30% per un periodo massimo di 9 mesi. Se è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
- I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- È introdotta l'impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.
- Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ha diritto a fruire del congedo straordinario di 2 anni ex art. 4, co. 2, L. n. 53/2000, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un'unione civile e il convivente di fatto.
- La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano caregivers.
Tutte le novità saranno oggetto di successivi approfondimenti.
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