Sulla G.U. n. 217/2021 è stato pubblicato il DL 10/09/2021 n.122 che, modificando il DL 52/2021, prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche verifichino che sia in possesso del green pass il personale (docenti e non) dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnici Superiori.

Inoltre si prevede che fino al 31 dicembre 2021 chi accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (es: i fornitori, gli artigiani, ecc.) sia tenuto a possedere ed esibire il green pass.

Restano esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti nonché i frequentanti i sistemi regionali di formazione (eccetto gli ITS) oltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Se l’accesso alle strutture scolastiche e formative è motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro oltre che dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche.

La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.

Il DL prevede l’obbligo fino al 31.12.2021 di possedere ed esibire il green pass anche per chiunque accede alle strutture appartenente alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Restano sempre esenti coloro che sono esclusi dall’obbligo vaccinale per certificazione medica.

Dal 10 ottobre 2021 fino alla fine dell’anno l’obbligo vaccinale trova applicazione anche per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie, anche se esterni alle stesse.

Spetta ai responsabili delle strutture predette e ai datori di lavoro dei soggetti esterni assicurare l’obbligo di aver effettuato il vaccino.

Infine agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui sopra, si prevede che la mancata sottoposizione al vaccino comporti la sospensione della prestazione lavorativa, oltre che della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, o in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.