Il Mase ha adottato le scadenze del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, volto a garantire una maggiore trasparenza e controllo sui flussi di rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’economia circolare

Cosa tratta?

Con Decreto Ministeriale 22 settembre 2023, n. 97 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato la "Tabella scadenze RENTRI" relativa alle date per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale, all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Il Decreto è stato pubblicato in riferimento alle tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 concernente il Regolamento recante la «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Economia Circolare - con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

Sono state definite le tempistiche relative:

  • alle scadenze per l’iscrizione;
  • all’entrata in vigore dei nuovi modelli;
  • all’obbligo di tenuta del registro di C/S in formato digitale;
  • all’obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l'economia circolare e il recupero di materia.

Quando entra in vigore?

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Indicazioni operative

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

Data (art. 13, comma 1)

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali

lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale

Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026