Pubblicate le tabelle delle scadenze RENTRI
A cura della redazione
Il Mase ha adottato le scadenze del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, volto a garantire una maggiore trasparenza e controllo sui flussi di rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’economia circolare
Cosa tratta?
Con Decreto Ministeriale 22 settembre 2023, n. 97 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato la "Tabella scadenze RENTRI" relativa alle date per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale, all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.
Il Decreto è stato pubblicato in riferimento alle tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 concernente il Regolamento recante la «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Economia Circolare - con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Sono state definite le tempistiche relative:
- alle scadenze per l’iscrizione;
- all’entrata in vigore dei nuovi modelli;
- all’obbligo di tenuta del registro di C/S in formato digitale;
- all’obbligo di emissione del FIR in formato digitale.
Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l'economia circolare e il recupero di materia.
Quando entra in vigore?
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Indicazioni operative
1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI |
|
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
|
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) |
Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
|
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale |
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
|
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale |
Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
Riproduzione riservata ©