Pubblicate le istruzioni sull’esonero alternativo alla cig del DL Ristori
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito le istruzioni per la richiesta di autorizzazione alla fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dall’art. 12 del D.L. n. 137/2020 per le aziende che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
La Commissione europea ha autorizzato l’aiuto con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021. Rimane ferma l’esclusione dalla possibilità di fruire dell’esonero per le imprese operanti nel settore finanziario e per i datori di lavoro del settore agricolo.
Per fruire dell’esonero, i datori devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”. Nell’istanza devono dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. La richiesta di attribuzione del codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.
L’INPS, dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, per la quale richiede il c.a. “2Q”, attribuisce il codice di autorizzazione con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (under 35). L’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore. Pertanto, se alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo under 35, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire dell’esonero alternativo alla cig.
La durata massima dell’esonero è pari a quattro settimane, pertanto lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
La circolare riporta infine le istruzioni UNiEmens, Lista PosPa, per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle per cui è concesso l’esonero.
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