Pubblicate le FAQ sulla congruità della manodopera in edilizia
A cura della redazione
La CNCE, l’11 novembre 2021, ha aggiornato le proprie FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021 avviata, come noto, lo scorso 1° novembre 2021, tra le quali che il cantiere edile potrà essere inserito nel sistema anche se l’appaltatore o l’affidatario non sono iscritti alla Cassa edile/Edilcassa.
Le altre FAQ che meritano di essere evidenziate sono le seguenti.
Le attività non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
In caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’Associazione temporanea di imprese (ATI), singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.
Se l’impresa edile affidataria non ha dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta.
In fase di prima applicazione e nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie. Se per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest’ultima, ciò può essere fatto valere dall’impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità.
Per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell’opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all’atto dell’inserimenti dei singoli appalti.
Ai fini del raggiungimento della congruità concorrono anche le ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc).
Se al termine dei lavori nessuno richiede la congruità, la Cassa edile competente del luogo in cui è ubicato il cantiere, dovrà inviare un alert all’impresa affidataria.
L’inserimento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect non comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Il valore complessivo dell’opera per i lavori privati è al netto dell’IVA.
Nel caso in cui il subappaltatore inserisca nel sistema il cantiere prima dell’impresa affidataria, potrà poi unificarlo a quello inserito da quest’ultima.
Rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul Durc on line per l’impresa affidataria.
L’impresa risultata non congrua, dovrà: inviare alle Casse le denunce integrative, inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di manodopera non registrati, versare l’importo mancante e fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%. Le istruzioni sulla regolarizzazione vengono comunque inviate nel messaggio PEC dell’”invito alla regolarizzazione” .
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