Il Ministero del lavoro, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, ha pubblicato alcune risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

Questi sono i principali chiarimenti:

  • Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
  • La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
  • Se il prestatore svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
  • La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisce. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: se cambia il nominativo del lavoratore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa; se cambia il luogo della prestazione, almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; se si anticipa l’orario di inizio della prestazione, almeno 60 minuti prima del nuovo orario; se si posticipa l’orario di inizio della prestazione, entro 60 minuti prima del nuovo orario; se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato, prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa, entro i 60 minuti successivi; se il lavoratore non si presenta, entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
  • Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’art. 49, co. 3, penultimo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2015 e dà luogo all’applicazione della relativa sanzione (da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).
  • Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero, in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita da tale fattispecie.
  • I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
  • I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa, ferma restando l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
  • Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
  • La sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.