Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 22/2013 con la nota prot. 12265 del 4/07/2013, ha precisato che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il SSN, hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, all’integrazione dell’indennità di maternità per i periodi non coperti dal trattamento previsto dall’Accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambiulatoriali.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dalla lettura degli art. 70 e 71 del DLgs 151/2001 che disciplinano l’erogazione dell’indennità di maternità alle libere professioniste, iscritte ad un Ente che gestisce forme di previdenza obbligatoria tra i quali vi rientra anche ENPAP per gli psicologi.
In particolare dalla lettura dell’art.71 si evince che l’indennità di maternità può essere corrisposta dall’Ente di previdenza solo se la professionista non percepisce un’altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante.
Lo stesso Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità dell’ENPAP infatti sancisce l’incumulabilità delle indennità ed evidenzia che se il professionista svolge un lavoro part time, l’Ente integra la prestazione percepita sino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ENPAP stesso.
Detto principio dell’incumulabilità, secondo il Ministero del lavoro, trova applicazione anche quando la lavoratrice esplica parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il SSN svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’ambito delle Aziende sanitarie o Strutture Militari.