Pubblicata la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1159 del 7 giugno 2022, che risponde in materia di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Cosa tratta?

Il provvedimento di sospensione viene adottato al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. In particolar modo, quando viene riscontrato che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

La Nota pubblicata riguarda un parere richiesto all’Ispettorato in merito al caso in cui, un provvedimento di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (come novellato dal DL 146/2021 convertito) riguardi attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

In una precedente Circolare l’Ispettorato ricorda che vi è la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento di sospensione”.

Queste “circostanze particolari”, sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero non deve derivarne una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terze imprese che operino ad esempio nel medesimo cantiere, si tratta però di una extrema ratio, rimarca INL.

Nelle ipotesi prospettate, l’Ispettorato ritiene che la sospensione di un servizio pubblico possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità, ad es. per le attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ma anche nel caso di sospensione dell’attività di allevamento di animali, se ne deriva un grave rischio per la pubblica incolumità, viste le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.

INL mette comunque in guardia dal fatto che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento di sospensione o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza.

Quando entra in vigore?

Nota pubblicata il 7 giugno 2022.

 Indicazioni operative

Consultare la Nota di chiarimento nel caso si incorra al provvedimento di sospensione.