La linea guida  edita dalla Provincia di Trento vuole essere un utile supporto per i datori di lavoro, per i lavoratori e per le relative rappresentanze, al fine di migliorare il livello di prevenzione e la gestione della sicurezza nella prestazione di lavoro agile.
Il documento è stato elaborato in risposta alle sollecitazioni emerse e ci si riferisce sempre al lavoro agile. Per quanto compatibili, le linee guida possono valere altresì per le altre forme di prestazione lavorativa da remoto.

Cosa tratta

La tutela garantita dall’INAIL riguarda i rischi connessi alla prestazione lavorativa e in itinere se il luogo è stato scelto con criteri di ragionevolezza, compatibile con la prestazione stessa e con le necessità di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro.
L’attività svolta fuori dai locali aziendali senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in lavoro agile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Informazioni per il lavoratore

  1. Il lavoratore agile è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali;
  2. Il lavoratore che presta la propria attività lavorativa in modalità agile può utilizzare i propri dispositivi mobili (smartphone, computer portatile ecc.);
  3. Il lavoratore ha la necessità di operare nel rispetto dei principi e delle regole sancite dalla normativa privacy per il trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo dei dispositivi mobili;
  4. Attualmente, non esiste una norma specifica che regolamenti la gestione degli aspetti di salute e sicurezza per i lavoratori che usufruiscono della modalità di lavoro agile, tuttavia trovano applicazione il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la Legge n. 81 del 2017, le indicazioni INAIL emanate in proposito e l'art. 2087 Codice civile e Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile di data 07.12.2021 (promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  5. Il lavoratore è tenuto a individuare i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in lavoro agile evitando luoghi, ambienti, situazioni, condotte e circostanze da cui possano insorgere rischi per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Informazione per il datore di lavoro
In questo paragrafo si riportano alcuni suggerimenti per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori che fruiscono della modalità di lavoro agile, come previsto nella Legge n. 81 del 22 del maggio 2017.
È opportuno organizzare per chi opera in modalità lavoro agile un’attività di informazione e formazione specifica al fine di evidenziare i comportamenti e le posture corrette per i lavoratori.
Gli elementi che seguono sono la matrice di base sulla quale programmare il momento informativo e formativo che deve essere organizzato dal Datore di Lavoro con funzioni di RSPP, oppure dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP esterno con il confronto e la partecipazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e con il Medico Competente (nei casi ove previsto dalla normativa vigente).
L’attività informativa/formativa deve essere contestualizzata alla propria organizzazione aziendale e alla prestazione che si intende svolgere in modalità agile, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti; deve altresì individuare e approfondire i rischi generali e i rischi specifici connessi a detta particolare innovativa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro adegua la formazione e l’informazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Al lavoratore va consegnata un'informativa scritta recante l’evidenza dei rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa, al fine di fornire le necessarie indicazioni affinché egli possa operare una scelta consapevole dei luoghi in cui espletare l’attività lavorativa (cfr. art. 22 - Legge 81/17).
Per questo è importante che datore di lavoro e lavoratore siano consapevoli della prestazione da svolgere durante la modalità di esecuzione agile, al fine di contestualizzare tutti i rischi specifici.
Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente l’informativa anche nel caso di modifiche delle prestazioni lavorative o in caso di novità tecnico-scientifiche e normative; l’informativa deve contenere i rischi generali potenzialmente presenti nelle attività outdoor e indoor e i rischi specifici della particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le relative misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo tali rischi e gestirli consapevolmente.
Il lavoratore che opera in modalità agile ha in particolare il dovere di cooperare e collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi previste dal datore di lavoro in riferimento ai rischi derivanti dai luoghi esterni ai locali aziendali dei quali solo il dipendente ha concreta conoscenza.
Le sopracitate considerazioni sono necessarie in relazione al fatto che l’azienda con i suoi soggetti della prevenzione è impossibilitata a controllare che le condizioni idonee vengano rispettate dal lavoratore qualora operi in luoghi privati.
Pertanto è opportuno programmare un’informazione e formazione del lavoratore agile utile alla maturazione della sensibilità necessaria a ridurre i rischi utilizzando gli strumenti organizzativi e le misure di prevenzione necessari. Infatti, secondo l’art. 20 D.Lgs. 81/08 egli deve rispettare le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prendersi cura della propria salute e sicurezza e, nell’eventualità di un infortunio, egli dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione al datore di lavoro.
I requisiti di sicurezza sono elencati nel D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e nei relativi allegati.
Per quanto ragionevolmente applicabile, si rinvia anche ai criteri di valutazione di edifici o di locali da destinare a luogo di lavoro in ambiente produttivo e nel terziario (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1513 del 2012).

Elementi per la gestione del rischio
I suggerimenti riportati sotto sono esclusivamente di carattere esemplificativo e non esaustivo, ferma restando la necessità di una valutazione contestualizzata e trattano nello specifico con un dettaglio estremamente interessante (e competente) i seguenti argomenti :

  1. Requisiti dei luoghi di lavoro e igiene dei locali
  2. Esclusioni di luoghi non ritenuti idonei per lo svolgimento del lavoro agile
  3. Utilizzo di attrezzature e dispositivi
  4. Diritto/Dovere alla disconnessione
  5. Ergonomia della postazione di lavoro in spazi indoor
  6. Sicurezza antincendio
  7. Rischio elettrico
  8. Campi elettromagnetici
  9. Lavoro solitario o isolato
  10. Radiazioni ultraviolette
  11. Prevenzione rischi muscolo-scheletrici
  12. Prevenzione disturbi visivi
  13. Multitasking e deficit dell’attenzione
  14. Gestione emergenze, spazi, passaggi e vie di fuga
  15. Altri elementi utili

Si rimanda al documento originale in allegato, per tutti gli approfondimenti.