Provincia di Bolzano: in vigore le nuove regole per il Fondo di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3641 del 18 ottobre 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito all’operatività del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in seguito all’adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui agli articoli 26, c. 7-bis, e 30, c 1-bis, del D.Lgs. 148/2015.
In particolare, si evidenzia che l’art. 2 del D.I. 22.8.2023 (G.U. 236/2023) dispone che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o all’art. 27 del medesimo decreto legislativo e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.I. 20.12.2016, n. 98187) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.
Le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.
Inoltre, rispetto alle modalità di finanziamento del Fondo in oggetto, il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.
Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22.8.2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati e che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
Con medesima decorrenza, quindi, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
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