Dopo la provincia autonoma di Bolzano anche quella di Trento ha provveduto a siglare un protocollo d'intesa con le parti sociali datato 20/07/2005 al fine di dare il via alla sperimentazione del contratto di apprendistato nelle sue tre diverse tipologie. Presso l'Agenzia del Lavoro è istituita la Commissione tecnica per la formazione degli apprendisti composta dai rappresentanti della Provincia e delle parti sociali, con il compito principale di definire i profili formativi e di verificare la conformità ad essi del piano formativo individuale che l'apprendista deve seguire durante lo svolgimento del contratto. Anche in questo caso come sopra già visto nella regione Marche la richiesta di conformità può avvenire entro i 5 giorni successivi all'assunzione. Il protocollo inoltre stabilisce che i tutori aziendali sono tenuti prima di adempiere al compito loro assegnato di seguire il giovane apprendista durante tutto il contratto di frequentare un percorso formativo utile alla preparazione del loro ruolo della durata di almeno 12 ore a cui si aggiungono ulteriori 12 ore nel caso in cui la formazione debba essere impartita a persone con difficoltà di inserimento lavorativo. Sono esentati dalla frequenza dei corsi i tutori aziendali che hanno conseguito il titolo di maestro artigiano ex L.P 11/2002. Entrando invece nello specifico delle diverse tipologie contrattuali di apprendistato, il protocollo detta le seguenti disposizioni: Apprendistato per l'alta formazione - Viene prevista innanzitutto la possibilità di effettuare presso la stesa impresa un percorso di apprendistato per livelli crescenti di titoli di studio. La durata dell'apprendistato è pari al percorso a tempo pieno previsto per l'acquisizione del titolo scolastico o universitario maggiorato di un anno. La durata comunque può essere ridotta nel caso di crediti culturali e professionali coerenti riconosciuti dalle istituzioni scolastiche o universitarie che attuano il percorso formativo. Se l'apprendistato accumula un ritardo superiore all'anno nel proprio percorso formativo il datore di lavoro può trasformare l'apprendistato per titoli di studio in apprendistato professionalizzante, previa autorizzazione della Commissione tecnica. Il monte ore formativo formale annuo non può superare le 800 ore e non più dei 2/3 deve essere svolto fuori azienda. Un aspetto che merita di essere evidenziato è quello secondo il quale le parti sociali e la Provincia autonoma di Trento concordano sulla necessità di adottare misure atte a rendere equilibrati i costi gravanti sui datori di lavoro relativi a percorsi formativi particolarmente corposi. A tal fine una possibile misura potrebbe essere quella di riproporzionare la retribuzione sulla base della quantità di formazione formale. A sua volta la Provincia valuterà l'opportunità di erogare contributi specifici. Apprendistato professionalizzante - La formazione formale, della durata di 120 ore medie annue può essere svolta in tutto o in parte presso l'azienda ovvero su richiesta del datore di lavoro presso soggetti formativi accreditati e convenzionati con l'Agenzia del Lavoro. Il datore di lavoro che assume un apprendista con età superiore a 18 anni che non ha conseguito una qualifica professionale ex lege 53/2003 può optare per il percorso previsto nell'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione mutuandone gli impegni e le modalità di formazione. Viene inoltre stabilito che in attesa della legislazione provinciale che disciplini i profili formativi l'apprendistato può essere stipulato nei settori produttivi nei quali la contrattazione collettiva ha provveduto a regolamentarlo. In tutti gli altri settori è invece necessario attendere il rinnovo del CCNL o l'eventuale accordo interconfederale. Continua comunque a sussistere la possibilità di stipula secondo le vecchie disposizioni ex lege 25/55 e L. 196/97. Apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione - Rimane inattuabile fintantoché non viene adottata la nuova legislazione provinciale sul sistema educativo di istruzione e formazione. In ogni caso la formazione formale è pari a 320 ore medie annue, anche se i crediti culturali e professionali certificati dalle scuole e dai centri di formazione professionale possono ridurre la durata ed il monte ore annuo. La formazione formale è destinata per metà all'apprendimento delle competenze culturali e per metà all'apprendimento delle competenze professionali e verrò erogata dagli Istituti professionali e dalle scuole medie superiori e presso gli enti formativi accreditati o presso le aziende (in quest'ultimo caso solo per la formazione professionalizzante). Infine si ricorda che eventuali recuperi sui ritardi di apprendimento possono essere effettuati partecipando volontariamente ad offerte formative anche personalizzate extra orario di lavoro.