L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106/E del 13 ottobre 2010, ha precisato che, in presenza di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro determinate nel loro ammontare, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare le ritenute di legge.
La decurtazione delle somme liquidate dal giudice, per effetto della ritenute, non configura, quindi, un comportamento elusivo del provvedimento giudiziale, trattandosi di prelievo imposto al sostituto d’imposta, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 23 ss. del DPR n. 600/1973.
Le somme previste dalla sentenza a favore del professionista (nella fattispecie un notaio) sono, a tutti gli effetti, proventi sostitutivi di lavoro autonomo (art. 6 del Tuir); pertanto, sulle stesse vi è l’obbligo per la società (sostituto d’imposta) soccombente in giudizio di trattenere le ritenute d’acconto nella misura del 20%.