Protezione civile: gli importi versati ai dipendenti volontari possono essere recuperati mediante credito d’imposta
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il DPCM 26/10/2018 che fornisce le istruzioni operative mediante le quali i datori di lavoro di lavoro possono recuperare con la modalità del credito d’imposta con il mod. F24 gli emolumenti erogati ai propri dipendenti per le attività svolte in qualità di volontari della protezione civile ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 1/2018.
Il legislatore, infatti, tenuto conto dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, ha previsto che i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti per le attività di volontariato nella protezione civile possono essere alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro medesimo, con le modalità del credito di imposta.
Quest’ultimo è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 e può essere ceduto, previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Il legislatore ha altresì stabilito che tali cessionari possano utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.
Il D.Lgs. 1/2018 stabilisce altresì che il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.
Pertanto nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per le attività regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, può scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la modalità del credito di imposta.
Una volta scelta la modalità di rimborso il datore di lavoro non potrà più cambiarla.
Spetta alle Regioni comunicare gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro e al Dipartimento della protezione civile.
A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito esclusivamente in compensazione presentando il mod. F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Infine il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile l’eventuale cessione del credito d’imposta, specificando l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all’Agenzia delle entrate.
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