L’INPS, con un avviso del 27/01/2017, ha reso noto che è stata prorogata l’erogazione dei voucher asilo nido con le istruzioni per la presentazione delle domande del beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della legge 92/2012 (Legge Fornero).

In particolare il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018, secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui all’art.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017), esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell’Istituto.

Più nel dettaglio, il comma 356 della Legge di Bilancio 2017 dispone la proroga per il 2017 e 2018 delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta dal comma 357 della citata Legge anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la suddetta facoltà di richiedere il cd. voucher baby-sitting o l’utilizzo di servizi per l’infanzia è stata riconosciuta, per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla legge di Stabilità 2016. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo, per quanto riguarda le madri lavoratrici (pubbliche o private) o iscritte alla gestione separata, sono disciplinati dal D.M. 28 ottobre 2014 il quale riconosce un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi se iscritta alla gestione separata e in misura riproporzionata se part-time); il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio).