L’INPS, con il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni di cui all’ articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.

Si tratta, nel dettaglio, delle disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che, in fase di prima applicazione, erano applicabili negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le predette società, pertanto, ove siano state destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

L’istituto previdenziale precisa che devono ritenersi confermate, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con i messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022. 

Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità rese note con i citati messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022.

Le misure di esonero trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato il codice autorizzazione (CA) “0Q” - istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.