È stato pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2017, il decreto 29.12.2016 del Ministero del lavoro, concernente i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Si ricorda che, per quanto concerne la proroga del trattamento di CIGS già in corso, per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31.7.2015, è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i requisiti di seguito indicati:

  • l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;
  • deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31.7.2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti in esame;
  • il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
  • il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Le indicazioni operative per la presentazione delle domande sono già state fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 3 del 13 febbraio 2017.