L’INPS, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024, facendo seguito alla Legge n.213/2023 che ha stanziato ulteriori risorse finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, ha ricordato che sono prorogati per il 2024 i trattamenti di CIGS di cui all'art.44, c.11-bis, DLgs n. 148/2015, e all'art.1, c.140 e 141, della Legge 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’art.25-ter del DL 119/2018 (L. 136/2018).

L’intervento dell’INPS fa seguito al chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

L’Istituto previdenziale ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.