L’INPS, con il messaggio 6/09/2016 n.3561, facendo seguito al decreto interministeriale 3/08/2016 prot. n. 1600068 che ha disposto la proroga per l’anno 2016 dell’indennità di mobilità in deroga, concessa ai sensi del DL 393/1997, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato della CIGS (art.4, c.21, L. 608/1996), ha precisato che non trova applicazione nei confronti di detti soggetti il requisito massimo di tre anni di concessione del trattamento di mobilità in deroga.

La misura dell’indennità di mobilità, che dovrà essere corrisposta a partire dal 1° gennaio 2016, dovrà essere decurtata del 40%.

Ogni domanda dovrà essere gestita inserendo nel campo decadenza la data del 1/01/2017 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta della decadenza della prestazione.

L’INPS ricorda che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento.

Infine si segnala che ai lavoratori interessati dal trattamento spetta eventualmente anche l’ANF e l’accredito della contribuzione figurativa.