Proroga CIGS e riduzione contributiva: le istruzioni del Ministero
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, ha fornito le indicazioni operative - per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31.7.2015 - per la presentazione delle domande per l'accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. 148/2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del DL 510/1996 (L. 608/1996).
Per quanto concerne la proroga del trattamento di CIGS già in corso, è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i requisiti di seguito indicati:
- l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;
- deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31.7.2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti in esame;
- il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
- il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
L’istanza può essere presentata da una delle parti firmatarie dell’accordo in sede governativa. Preliminarmente alla presentazione dell’istanza, deve essere sottoscritto specifico accordo, anche in sede sindacale, che consenta di verificare, oltre alla volontà delle parti interessate di proseguire la CIGS, anche gli estremi dell’intervento della CIGS e la relativa spesa.
La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, al Ministero del Lavoro, entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DI 98189/2016 (provvedimento che individua le modalità applicative). Alla domanda deve essere allegata una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti e il verbale, sottoscritto anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto.
La domanda, in bollo, deve essere trasmessa telematicamente alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.
Il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori dell’indennità da parte dell’INPS.
L’impresa che è stata autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni o impiegato con riduzione di orario.
Per quanto concerne gli sgravi contributivi conseguenti a contratti di solidarietà, il Ministero ricorda che la riduzione contributiva è riconosciuta sempre nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell’accordo in sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ai sensi dell’art. 5, DL 34/2014 (L. 78/2014), nonché dei decreti interministeriali n. 83312 del 7.7.2014 e n. 17981 del 14.9.2015.
Si ribadisce, inoltre, che la prosecuzione della riduzione contributiva in parola non può superare il limite massimo di 24 mesi complessivi relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
Il provvedimento di ammissione dello sgravio contributivo farà riferimento all'importo massimo indicato dall'impresa istante e comunque entro il limite di spesa annuo, fatta salva la quantificazione effettiva dell'onere connesso alla decontribuzione successivamente calcolato dall'INPS o dall'NPGI.
L’impresa è tenuta a produrre la domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del menzionato DI 98189/2016 all'indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it.
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