La proroga è stata disposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il DM n. 34158 del 31 maggio 2004, il quale ha stabilito, all'articolo 2, che la misura dei suddetti trattamenti è ridotta del venti per cento. L'articolo 3 dello decreto in oggetto ha fissato per l'anno 2004 un limite di spesa pari a 32.790.440,00 euro così ripartiti: - 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità; - 20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale. Stante tale limite di spesa e, considerato che potrebbero accedere alla mobilità un numero di lavoratori pari a quelli dell'anno 2003, l'indennità di mobilità dovrà essere concessa, momentaneamente, in attesa di futuri finanziamenti, fino al 31 dicembre 2004. L'indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004 e l'erogazione della prestazione dovrà avvenire in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento degli interessati. Per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori dovranno essere utilizzati i seguenti codici: "CODICE INTERVENTO" 013 per i lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciali; "CODICE INTERVENTO" 014 per i lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.