Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, rispondendo ad un quesito ha precisato che il prolungamento del periodo di prova previsto dall’articolo 7, comma 3, del recente decreto legislativo n. 104/2022 si applica anche ai congedi e permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della legge n. 104/1992.

Infatti, secondo il Ministero del lavoro, gli eventi che legittimano il prolungamento previsti dalla disposizione normativa, non sono tassativi, ma meramente esemplificativi.

In particolare la norma fa riferimento solo a malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.

Per il Ministero del lavoro l’articolo 7, comma 3, non ha inteso incidere sulla natura del periodo di prova, ormai consolidata nel nostro ordinamento, per la cui effettività si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Pertanto, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.