L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha specificato le modalità con cui è gestito l’incentivo per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse stanziate.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua (335,83 euro mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato a tempo determinato dal datore di lavoro che svolge la propria attività in cicli stagionali, sulla base del CCNL applicato, il bonus corrisponde a quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi. Diversamente, deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione.

La circolare precisa, dettagliatamente, quali forme di contribuzione sono oggetto di incentivazione e quali, invece, sono escluse. Inoltre, si stabilisce che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo per la maternità obbligatoria. Anche in tale ultimo caso, comunque, il beneficio deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Quanto al procedimento di ammissione, si rende noto che il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale. Tale adempimento è necessario per consentire al datore di conoscere la disponibilità di risorse prima di provvedere all’assunzione. Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro il 15 marzo 2017. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS effettuerà le verifiche necessarie e informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l’istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo (comunque nei limiti predetti).

L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per quanto riguarda le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

In ogni caso, l’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), come da istruzioni riportate nella circolare in esame.