L’INPS, con il messaggio n. 20232 del 2 agosto 2010, ha fornito alcune indicazioni in merito alla possibilità, concessa in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009), per l’impresa di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.
I lavoratori interessati possono essere i seguenti:
- Lavoratori sospesi in CIGO;
- Lavoratori sospesi in CIGS;
- Lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
- Lavoratori sospesi destinatari della CIG in deroga;
- Lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009).
Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei suddetti progetti, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del Lavoro e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo (in ogni caso, prima dell’inizio della formazione), il datore deve comunicare all’ufficio INPS (v. modello allegato) che eroga/autorizza la prestazione di sostegno al reddito i nominativi dei lavoratori interessati. Per gli accordi già stipulati, tale termine decorre dal 2.8.2010.
Al lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo, a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione originaria. Il trattamento di sostegno al reddito continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell’accordo attuativo dei piani di formazione.
Si sottolinea, infine, che l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, è assoggettato a contribuzione ordinaria.