L’INPS, con il messaggio del 29 marzo 2019, n. 1281, fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture convenzionate.

L’attività assistenziale medica svolta presso tali strutture trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l’Università; pertanto, l’obbligo di contribuzione deve essere assolto anche per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore, segnatamente alla Cassa per i Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo ex ENPAS per i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.