La Fondazione studi dei CDL, con il parere 14/09/2010 n.23, ha precisato che il professionista che condivide lo studio con un altro senza costituire un’associazione professionale e che intende addebitare parte delle spese comuni sostenute deve emettere apposita fattura assoggettata ad IVA senza indicare alcuna ritenuta.
Il riaddebito delle spese non soggette ad IVA come ad esempio le spese condominiali, una volta indicato in fattura scontano comunque l’IVA.
Le somme rimborsate devono essere considerate un minor costo sostenuto dato dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi incassati.
Ne consegue che le somme incassate a titolo di rimborso risultano ininfluenti ai fini degli studi di settore.
In merito alle spese telefoniche, che risultano indeducibili nei limiti dell’80% del loro ammontare, l’importo del rimborso ottenuto andrà a ridurre il costo sostenuto e contabilizzato e la differenza tra i due valori sarà soggetta all’indeducibilità del 20%.
Richiamando quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 38/2010, il parere evidenzia che nell’imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste.
Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il collega professionista nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali. Infine in merito all’assoggettamento a contribuzione previdenziale del riaddebito delle spese, la Fondazione Studi ritiene che sulle spese non è dovuto il contributo integrativo.