Professioni, il tirocinio breve si applica retroattivamente
A cura della redazione
Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 4 luglio 2012, ha chiarito che l’art. 9, comma 6, del DL n. 1/2012 (L. 27/2012), secondo cui “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”, è applicabile immediatamente, anche nei casi di tirocinio iniziato in precedenza.
Secondo l’art. 11 delle Disposizioni Prel. Cod. Civ., la legge dispone per l’avvenire. Occorre, tuttavia, considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.
Nella circolare, il Ministero affronta, inoltre, la modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.
Ciò significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.
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