Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 5 del 20 gennaio 2016, ha precisato che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi che rispettano i requisiti di cui al DLgs 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2, c. 1 del DLgs 81/2015, in merito alla presunzione di subordinazione.

Infatti l’attività dell’intermediario assicurativo ha natura prevalentemente commerciale, soggetta ad una specifica disciplina che prevede, tra l’altro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2, c.26 della L. 335/1995. 

Quanto detto vale anche per i produttori diretti esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima. 

Ne deriva, a maggior ragione, che le attività delle categorie menzionate, se svolte con modalità conformi al dettato normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.