Processo del lavoro: mancato esperimento del tentativo di conciliazione e improcedibilità della domanda
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/11/2005 n.23044, ha deciso che l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere rilevata durante l'udienza di discussione nel giudizio di primo grado.
Se questo non viene effettuato in primo grado la questione non può più essere sollevata in grado d'appello dato che l'espletamento del tentativo di conciliazione nel rito del lavoro costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 412 bis del c.p.c. ed è sottratta alla volontà delle parti ma è rimessa al potere-dovere del giudice di merito che la deve esercitare entro e non oltre l'udienza di discussione di primo grado.