La Corte di Cassazione ha deciso che il convenuto ha l'onere di contestare specificatamente e tempestivamente i fatti affermati dall'attore, proponendo nella memoria di costituzione tutte le sue difese di fatto (Cass. 3 febbraio 2003 n. 1562). La posizione assunta sul punto dalle parti non è irrevocabile. Sia il convenuto che l'attore - possono sempre modificare tali difese di diritto qualificando diversamente i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge. Invece con la prospettazione di "difese di fatto" il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore