La Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 8202 del 20/04/2005) ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto nel rito del lavoro, stabilendo che in secondo grado non sono ammesse nuove prove sia costituite che costituende. Il conflitto verteva in particolare sull'art. 437 cpc in base al quale in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Alcune sentenze di legittimità più elastiche ritenevano che il divieto dovesse essere limitato soltanto alle prove costituende (ossia alle prove come quelle orali o testimoniali) mentre potevano essere ammesse quelle documentali. Un secondo orientamento più restrittivo invece riteneva che il divieto fosse da estendere ad entrambi i mezzi di prova. La Suprema Corte a sezioni unite a aderito a questo secondo orientamento motivando la presa di posizione nel fatto che sia le prove testimoniali che quelle documentali sono atti che hanno come effetto quello di provocare un ingiustificato prolungamento delle attività processuali.