La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sula lavoro, con la risposta all’interpello n. 14 del 24 ottobre 2013, ha precisato che, quando a seguito della valutazione di cui all’art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico, il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f), del D.Lgs. 81/2008. Detta disposizione vale, per analogia, anche per il rischio biologico.
Allo scopo, si ricorda che l'art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che "se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230”.