Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, pubblicate le FAQ
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro e l’Inail hanno predisposto, in considerazione dell’entrata in vigore, a partire dall’1 giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, una serie di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità previste dalle suddette procedure, per le aziende fino a 10 lavoratori.
Tra le varie risposte si segnalano le seguenti:
- il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate “deve essere munito di data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato”;
- la mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.
Riproduzione riservata ©