Privacy: solo la presenza di febbre sopra i 37,5 gradi deve essere registrata
A cura della redazione
Il Garante privacy ha pubblicato in data 4 maggio 2020 sul proprio sito internet le FAQ aggiornate relative al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 al tempo dell’emergenza epidemiologica da covid-19, tra le quali che deve essere registrata la sola circostanza del superamento dei 37,5 gradi della temperatura corporea.
Invece, non deve essere registrato il dato relativo ai clienti e ai visitatori, anche se la temperatura è superiore al limite legale.
In merito alla richiesta delle informazioni sullo stato di salute dei lavoratori, anche mediante autocertificazione, il Garante precisa che il datore di lavoro può richiederle non solo ai lavoratori ma anche a terzi (es: visitatori e utenti).
Riguardo al medico competente, anche nel periodo emergenziale, permane il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
In ogni caso il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e le RSL/RSLT al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, in ottemperanza del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020, aggiornato al 24 marzo 2020.
Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.
In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
Inoltre, spiega il Garante, i datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus al RLS.
Più precisamente in base al quadro normativo nazionale, il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.
Il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori, mentre è tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.
La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).
Restano infine ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione. Ossia deve provvedere alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute.
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