Il Garante privacy, ha ricordato sul proprio sito internet, che il 1° ottobre 2016, è entrato in vigore il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", a cui devono attenersi le società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager.

Il codice prima di tutto stabilisce che per realizzare un dossier di informazione commerciale, si possono utilizzare solo i dati personali dell’imprenditore e del manager, oppure quelli di persone fisiche o giuridiche che con questi hanno o hanno avuto legami economici o giuridici.

Sono utilizzabili i dati provenienti da "fonti pubbliche", come i pubblici registri, gli elenchi, i documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli come l'iscrizione di ipoteca o la trascrizione di pignoramento, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari).

Inoltre possono essere utilizzati i dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo.

Tutti questi dati, come previsto dal Codice della privacy, possono essere trattati senza il consenso degli interessati.

Potranno essere utilizzati anche i dati personali che il soggetto stesso ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.

Gli operatori dovranno sempre annotare la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

Tutte le società del settore dovranno pubblicare un'informativa completa almeno sul proprio sito web. Quelle con un fatturato superiore a 300.000 euro (in questo ambito di attività) dovranno realizzare insieme un unico portale dove inserire le comunicazioni sulle attività di informazione commerciale.

E' previsto inoltre l'obbligo per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste in materia di privacy avanzate dalle persone censite.

I dati personali possono essere conservati solo per periodi di tempo ben definiti e, comunque, trattati nel rispetto dei limiti alla conoscibilità, all'utilizzabilità e alla pubblicità dei dati previsti dalle normative di riferimento (ad esempio quella sulla trasparenza o sulla pubblicità legale degli atti). In particolare, le informazioni relative ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura fallimentare.

Potranno essere trattati anche dati giudiziari (come quelli relativi ad un'eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta) della persona censita. Tali informazioni, se tratte da un giornale, o da un'altra fonte pubblicamente e generalmente accessibile, non possono risalire a più di sei mesi prima.

Gli operatori del settore dovranno utilizzare solo dati pertinenti e non eccedenti l'attività di informazione commerciale. I dati dovranno essere sempre aggiornati.

Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

A partire dal 1° ottobre 2016, qualunque trattamento di dati personali per finalità di informazione commerciale non conforme al testo appena sottoscritto viene considerato illecito.