Privacy: il test di assunzione non deve indagare su aspetti privati
A cura della redazione

Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 21 luglio 2011, ha stabilito che il test di assunzione sottoposto ai candidati non deve contenere domande relative ad aspetti privati, estranei alla valutazione dell’idoneità a svolgere le mansioni richieste.
Un diverso comportamento da parte dell’azienda, violerebbe, oltre che le disposizioni contenute nel Codice della Privacy, anche le seguenti norme:
- articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui il datore di lavoro non può indagare, ai fini dell’assunzione, sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore e su fatti non rilevanti per la valutazione dell’idoneità a svolgere la mansione;
- art. 10 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), secondo cui le agenzie per il lavoro o i soggetti che si occupano di preselezione del personale non possono effettuare indagini sulle convinzioni personali, sull’orientamento sessuale, sul credo religioso, sullo stato di gravidanza e di salute del lavoratore.
In particolare, la violazione delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, penali e l’obbligo di un eventuale risarcimento del danno morale.
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