Primi chiarimenti sulle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il LOAgri, ovvero le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura previste dal comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023.
Si tratta, più precisamente, di quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.
L’INPS precisa innanzitutto che a tali prestazioni è applicabile, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.
I datori di lavoro agricolo che hanno i requisiti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti:
1. verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
2. inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
La circolare si sofferma sugli obblighi ricadenti sui datori di lavoro che accedono a tali prestazioni.
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