L’INPS, con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il LOAgri, ovvero le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura previste dal comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023.

Si tratta, più precisamente, di quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

L’INPS precisa innanzitutto che a tali prestazioni è applicabile, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.

I datori di lavoro agricolo che hanno i requisiti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

1. verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;

2. inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

La circolare si sofferma sugli obblighi ricadenti sui datori di lavoro che accedono a tali prestazioni.