L'INPS, con il messaggio 31/12/2007 n. 30923, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla

legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Il medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.

L'INPS ricorda che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio  2008.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso alla pensione, i lavoratori dipendenti dovranno attenersi alle istruzioni.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;

dal 1° luglio 2009, è stato introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla  pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:

-  dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni;

-  dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;

-  a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni.

Invece i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione; dal 1°luglio 2009, è stato introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla  pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:

-  dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;

-   dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni;

-   dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

In merito alla decorrenza della pensione l'articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;

pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Si precisa che le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Infine per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, c.26, L. 335/95, in attesa che i Ministeri vigilanti sciolgano la riserva di cui alla circolare n. 105/2005, le istruzioni applicative verranno fornite con la circolare che farà seguito al presente messaggio.