Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha fornito le prime istruzioni sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, a seguito delle modifiche alla disciplina operate dalla Legge di Bilancio 2022.

Quanto alla decorrenza delle modifiche, il Ministero precisa che sono entrate in vigore il 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le novità non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. Con particolare riferimento agli apprendisti, quindi, le tutele sono estese a tutte le tipologie di apprendistato e non più limitate al secondo livello. Inoltre, con riferimento al primo e terzo livello, l’eventuale sospensione o riduzione non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo.

La riforma ha modificato il requisito di anzianità di effettivo lavoro, che passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG (salvo i casi di CIGO con causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale). Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue considerando le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Il Ministero conferma che nel corso dei programmi diCIGS non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro della medesima impresa, entrambi interessati da interventi di CIGS. Inoltre, come di consueto, il requisito di anzianità del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.

La circolare riepiloga le nuove disposizioni riguardanti il computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di CIGS (art. 2 bis del d.lgs. n. 148/2015) e sottolinea che è ora stabilito un unico massimale pari a 1.199,72 Euro (valore per il 2021).

Quanto alla contribuzione addizionale, la circolare sottolinea che a far data dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione degli importi dovuti. In particolare, si tratta di una riduzione a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta. Per tali aziende si applicheranno le seguenti aliquote: al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Ulteriori indicazioni riguardano i seguenti aspetti:

  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (in caso di pagamento diretto il termine di trasmissione all’INPS dei dati per il pagamento ha natura decadenziale).
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
  • Nuovo campo di applicazione della CIGS (viene estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale - anche per realizzare processi di transizione-, crisi aziendale e contratto di solidarietà).
  • Accordi di transizione: ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. I lavoratori coinvolti devono seguire un percorso formativo. Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita.
  • Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie.
  • Condizionalità e riqualificazione professionale.
  • Contratto di espansione (viene reso fruibile per le imprese più piccole che occupano almeno 50 dipendenti e prorogato per gli anni 2022 e 2023).
  • Fondi di solidarietà bilaterali (vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti e l’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS).
  • Fondo di integrazione salariale (viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale).